Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario (Agenzia delle entrate, risposta 7 marzo 2025, n. 68).

La richiesta di chiarimenti parte da una società in concordato preventivo che ha effettuato il riparto dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. La Società ha comunicato di aver ceduto alcuni crediti a favore del cessionario. Questi crediti erano inizialmente classificati come privilegiati e i creditori avevano emesso fatture con IVA e ritenuta d’acconto, nonostante non avessero ancora ricevuto il pagamento.

La questione centrale riguarda l’obbligo di effettuare ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento da erogare al cessionario. Quest’ultimo ha dichiarato di aver già versato la ritenuta d’acconto in favore del cedente, secondo le normative fiscali vigenti, per l’importo effettivamente pagato.

Pertanto, l’Istante si interroga se il pagamento da effettuare al cessionario debba essere integrale, comprensivo dell’intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, l’Istante richiede chiarimenti su chi debba essere considerato il soggetto beneficiario del versamento erariale, se il professionista originario o il Cessionario del credito.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l’articolo 53, comma 1, del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, includendo anche le attività esercitate in forma associata. Questa definizione è fondamentale per comprendere l’ambito di applicazione delle normative fiscali relative ai professionisti.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente. La circolare del Ministero delle finanze del 1994 chiarisce che questa ritenuta si applica anche alle remunerazioni per prestazioni professionali rese a favore di un committente non esecutore del pagamento, ampliando così il concetto di sostituto d’imposta a chiunque effettui pagamenti per tali prestazioni.

 

Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, come nel caso della cessione di crediti, sono considerati redditi della stessa categoria.

 

Pertanto, nel caso specifico, la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente deve essere qualificata come reddito di lavoro autonomo, in quanto rappresenta un provento derivante dalla cessione del credito. Di conseguenza, la Società cessionaria deve operare la ritenuta a titolo d’acconto al momento del pagamento al professionista cedente.

Le somme che l’Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell’ambito dell’attività d’impresa svolta da quest’ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo

Infine, l’Agenzia chiarisce che la procedura concordataria dovrà garantire il pagamento dell’importo dovuto al Cessionario in base al piano di riparto, in virtù della cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti.

CCNL Lapidei Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Al centro delle richieste sindacali vi è una proposta di aumento salariale di 330,00 euro al livello 136

I sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno presentato la nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore lapideo. In un recente incontro, i delegati di tutta Italia si sono riuniti per definire i contenuti del prossimo accordo contrattuale.
Al centro delle richieste sindacali, vi è una proposta di aumento salariale di 330,00 euro al livello 136. I segretari nazionali sottolineano che tale richiesta non solo mira a compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione degli ultimi tre anni, ma anche a riconoscere il contributo dei lavoratori alla crescita del settore. L’obiettivo è di introdurre un nuovo sistema di calcolo per il recupero dell’inflazione.
Oltre all’aspetto salariale, i sindacati hanno sottolineato la necessità di rafforzare le misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò si tradurrebbe in una maggiore prevenzione e in controlli più rigorosi. Un’ulteriore novità è la proposta di ridurre l’orario di lavoro, misura pensata per affrontare i rischi e l’usura tipici del settore.
La piattaforma affronta anche le sfide poste dal cambiamento tecnologico, che sta trasformando il settore dei materiali da costruzione attraverso la digitalizzazione dei processi produttivi e l’introduzione dell’intelligenza artificiale. L’attuale contratto, che interessa circa 30.000 lavoratori, scadrà il prossimo 31 marzo. Ora, i lavoratori avranno l’opportunità di esprimersi sulla piattaforma durante le assemblee nei luoghi di lavoro. Solo dopo l’approvazione, le trattative con la controparte potranno avere inizio. 

Reddito di libertà per donne vittime di violenza: istruzioni INPS per la presentazione delle domande

L’INPS ha fornito dettagli fondamentali riguardo al Reddito di libertà, il contributo economico riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali (INPS, circolare 5 marzo 2025, n. 54).

Il programma, attivato il 4 marzo 2025, è frutto di un decreto congiunto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando l’importanza della cooperazione interministeriale nella lotta contro la violenza di genere.

 

Il Reddito di Libertà offre un supporto economico massimo di 500 euro mensili, per un periodo di 12 mesi, alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che sono seguite da centri antiviolenza riconosciuti e servizi sociali. Questo contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno, come
l’assegno di inclusione.

 

È previsto anche un regime transitorio per le donne che non hanno potuto beneficiare del contributo a causa di insufficienza di budget, consentendo loro di ripresentare la domanda tra il 5 marzo e il 18 aprile 2025. Le domande devono essere inoltrate tramite i Comuni, che avranno la responsabilità di dare priorità a queste rispetto alle nuove richieste. I Comuni sono dotati di accesso al servizio online sul sito dell’INPS, dove possono visualizzare e ripresentare le domande non accolte per insufficienza di budget, previa verifica dei requisiti necessari.

 

Una volta ripresentata la domanda, i Comuni forniranno una copia della richiesta, specificando il numero originale e la data di trasmissione, garantendo così una tracciabilità del processo.

 

Dopo il periodo transitorio, le donne che soddisfano i requisiti potranno presentare nuove domande utilizzando il modulo “SR208”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS. 

 

A partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda.

 

A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

 

A decorrere dall’anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro il medesimo termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue il confronto sul rinnovo contrattuale

Al centro dell’incontro nuove misure per la parte economica e la revisione della regolamentazione dell’elemento perequativo

Con nota stampa del 5 marzo, la Fiom-Cgil ha reso noto l’esito della riunione tenutasi il 4 marzo sul rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Cooperative, scaduto lo scorso giugno. Dal confronto sono emersi importanti riscontri, uno su tutti l’intenzione delle imprese della cooperazione di proseguire il confronto anche sulla parte economica, prendendo in esame quanto proposto da Fim, Fiom e Uilm. L’intento, infatti, è quello di stabilire un valore economico minimo per tutta la durata del contratto, lasciando aperta l’eventualità di una durata sia triennale che quadriennale. Su questo punto, le OO.SS. propongono un valore superiore all’attuale previsione Ipca-Nei, che contribuirebbe ad incrementare il valore dei minimi per tutta la durata del contratto.
Dal canto loro, le imprese cooperative hanno chiesto la previsione di un meccanismo di garanzia diverso da quello attuale, nel caso in cui la percentuale Ipca-Nei dovesse raggiungere livelli troppo alti rispetto alle previsioni; con l’obiettivo di individuare soluzioni che non decurtino le erogazioni individuate per la parte eccedente. Restando in materia economica, è stato chiesto di rivedere la regolamentazione dell’elemento perequativo
Al termine della riunione, il confronto è stato aggiornato alla metà di marzo, con l’introduzione di un primo incontro tecnico e una riunione in plenaria fissata per il 31 marzo. 

CIPL Edilizia Industria Valle D’Aosta: determinato EVR 2025

A seguito di verifica dei parametri, l’importo da erogare è del 4%

Le Parti sociali Ance Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta, Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e le sigle sindacali della Valle d’Aosta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili, hanno verificato i parametri per l’Elemento Variabile della Retribuzione registrando, per tutti e 5 gli indicatori, esiti positivi.
Pertanto, si riportano gli importi da erogare, nella misura piena del 4%.

Industria

 

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 68,83
Sesto livello 61,95
 Quinto livello 51,62
Quarto livello 48,18
Terzo livello 44,74
Secondo livello 40,26
Primo livello 34,41
Livello Operai Importo orario
Quarto livello 0,28
Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Artigianato

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 72,19
Sesto livello 63,18
Quinto  livello 52,64
Quarto  livello 48,76
Terzo  livello 45,60
Secondo livello 40,31
Primo livello 35,21
Livello Operai Importo orario
Quinto livello 0,30
Quarto livello 0,28
 Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Chiarimenti AdE sugli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile

Con interpello all’Agenzia delle entrate vengono richiesti chiarimenti sull’interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni fiscali in relazione a un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso di una Società. In particolare, l’Istante richiede chiarimenti sull’articolo 83, comma 1, del TUIR, modificato dal D.L. n. 73/2022, e sull’articolo 8, comma 1bis, dello stesso D.L., ai fini dell’IRES e dell’IRAP (Agenzia delle entrate, risposta 4 marzo 2025, n. 63).

La questione centrale è la correzione di un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, relativo a un errore di contabilizzazione avvenuto nel 2022. La società di capitali istate, operante nel settore del trasporto merci, non classificabile come microimpresa secondo l’articolo 2435ter del codice civile, ha redatto il bilancio in forma abbreviata e ha superato i limiti dimensionali per la revisione legale a partire dall’esercizio 2023. La Società ha acquistato nel 2022 due semirimorchi usati, la cui fattura è stata erroneamente contabilizzata come costo operativo anziché come attivo patrimoniale, con conseguenze dirette sulla determinazione dell’IRES e dell’IRAP per l’esercizio fiscale 2022. L’errore è stato attribuito a una registrazione superficiale della fattura elettronica, dove il software contabile ha proposto automaticamente un conto di costo anziché il corretto conto di attivo. Questo ha portato a una errata inclusione di costi di beni strumentali ammortizzabili nel bilancio e nelle dichiarazioni fiscali. Nel corso del 2023, la Società ha identificato l’errore e, in conformità con il Principio Contabile OIC 29, ha proceduto alla correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. La Società sottolinea che le disposizioni dell’articolo 8 del D.L. n. 73/2022 riconoscono rilevanza fiscale ai componenti corretti in bilancio, eliminando la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Tuttavia, l’errata registrazione ha comportato una qualificazione errata della natura del componente negativo di reddito, poiché il costo dei beni strumentali è dedotto dal reddito imponibile in base alla quota di ammortamento prevista dagli articoli 102 TUIR e 5 D.Lgs. n. 446/1997.

 

In relazione agli effetti fiscali della correzione degli errori contabili, l’Agenzia delle entrate sottolinea che, in base all’attuale formulazione dell’articolo 83, comma 1, del TUIR ”ai soggetti che procedono alla correzione di errori contabili in bilancio e che applicano la ”derivazione rafforzata” e sono sottoposti a revisione legale, viene riconosciuto a fini fiscali il corrispondente componente correttivo nel medesimo esercizio in cui la correzione è eseguita; possibilità che viene, tramite le previsioni del richiamato comma 1bis, estesa anche ai fini dell’IRAP per le voci di bilancio rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale.

La citata modifica normativa, quindi, consente di dare rilevanza ai fini fiscali alla correzione degli errori contabili, sia quelli qualificati come ”rilevanti”, sia come ”non rilevanti” in applicazione di corretti principi contabili, nell’esercizio/periodo di imposta in cui avviene la correzione stessa, in luogo della presentazione della dichiarazione integrativa di cui ai commi 8 e 8bis del D.P.R. n. 322/1998.

Ciò comporta, altresì, che nei confronti del contribuente che procede a detta correzione risulta preclusa la possibilità di ricorrere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa per emendare quella del periodo d’imposta in cui si è verificato l’errore contabile oggetto della procedura di correzione. Analoga soluzione deve ritenersi applicabile anche ai fini dell’IRAP per quanto riguarda la correzione degli errori contabili che riguardano le voci rilevanti ai fini della determinazione del tributo regionale.

 

Come già ricordato nella risposta dell’Agenzia n. 73/2024, la finalità delle modifiche introdotte dall’articolo 8, commi 1, lettera b), e 1bis, del D.L. n. 73/2022 risiede nella volontà del Legislatore fiscale di semplificare gli adempimenti degli operatori quando pongono in essere una procedura di correzione di errori contabili in conformità ai principi contabili evitando così alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento.

 

Nel caso di specie, dunque, coerentemente a quanto affermato nella suddetta risposta n. 73/2024, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti tramite un’apposita variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, in merito alla quota di ammortamento non dedotta nel 2022, l’Agenzia ritiene che la Società potrà dedurre nel 2023 tale quota nei limiti dell’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce.

Infine, per quanto riguarda l’IRAP, la correzione dell’errore comporterà una variazione in aumento del valore della produzione per i costi dedotti erroneamente nel 2022 e una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento relativa al 2022.

Interessi da ravvedimento speciale non deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle entrate risponde ad un dubbio avanzato da un professionista riguardo alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo degli interessi versati in occasione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (Agenzia delle entrate, risposta 3 marzo 2025, n. 56).

L’Istante ha effettuato dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti, determinando un maggiore debito d’imposta. Conseguentemente, lo stesso ha versato, in un’unica soluzione, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

 

La questione centrale riguarda se tali interessi possano essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il suddetto articolo 54, comma 1, stabilisce che il reddito da lavoro autonomo è calcolato come differenza tra le somme percepite e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, il ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare violazioni tributarie, non prevede specifiche disposizioni sulla deducibilità degli interessi moratori. Questi ultimi, secondo la normativa vigente, sono considerati una forma di risarcimento per il ritardo nel pagamento delle imposte e sono pertanto accessori all’obbligazione principale, ovvero il pagamento del tributo stesso. Di conseguenza, poiché le imposte ravvedute non sono deducibili, anche gli interessi moratori risultano indeducibili.

Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche nel TUIR, riguardo alla deducibilità degli interessi passivi implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali dell’articolo 54, che richiede che le spese siano documentate e inerenti all’attività professionale.

 

L’Agenzia, dunque, ribadisce che le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli “interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione”.

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

EBTL: contributo spese per attività motorie

Previsto un rimborso fino a 150,00 euro

L’EBTL, l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, ha previsto un contributo delle spese per attività motorie e sportive per i dipendenti e le dipendenti delle aziende iscritti.
Le richieste di contributo devono essere inoltrate attraverso il  Sistema di Gestione Servizi (DKB/EBTL) dal 1° febbraio al 15 aprile 2025.
Il contributo copre le spese sostenute da dipendenti per sè o per i propri figli a carico in relazione ad attività motorie e sportive.
Le richieste di contributi sono esaminate utilizzando i seguenti parametri:
– regolarità contributiva;
– ISEE nucleo familiare fino a 30.000 euro annui;
– tempo trascorso dall’ultimo contributo.
In caso di esito favorevole, il contributo è liquidato fino ad un tetto massimo di 150,00 euro.

Assegni familiari e pensioni 2025: rivalutati i limiti di reddito

Fornite indicazioni per i coltivatori e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (INPS, circolare 4 marzo 2025, n. 50).

A decorrere 1° gennaio 2025 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Di conseguenza, l’INPS con la circolare in commento ha fornito indicazioni che si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti di questi soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

In particolare, gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Le tabelle dei limiti di reddito familiare 2025 

Per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

La misura del tasso di inflazione programmato per il 2024 è stata pari al 2,3%. Pertanto, sono state aggiornate le tabelle (reperibili nell’Allegato n. 1 alla circolare in argomento) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare. Anche le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

I limiti di reddito mensili

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, risulta fissato dal 1° gennaio 2025 e per l’intero anno nell’importo mensile di 603,40 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2025 in:

849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
1.487,13 euro per 2 genitori ed equiparati.

 

CCNL Abbigliamento Artigianato: erogazione della seconda rata dell’Una Tantum

Corrisposta con la retribuzione di marzo la seconda quota di Una Tantum pari a 55,00 euro

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024), ai soli lavoratori in forza alla data del 16 luglio 2024 viene corrisposta la 2ª rata di un importo Una Tantum pari a 55,00 euro. Agli apprendisti detto importo viene corrisposto nella misura del 70%, mentre è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Detto importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’ Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum”.

Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.