CIPL Edilizia Industria Chieti e Pescara: definito l’EVR

Dal 1° gennaio definito l’EVR nella misura del 100%

Il 28 gennaio è stato sottoscritto da Ance Chieti Pescara e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per la definizione dell’EVR, successivamente alla verifica dei parametri.
Le Parti hanno, infatti, accertato che relativamente al triennio 2022/2024 i dati sono tutti positivi e pertanto l’E.V.R. erogabile per l’anno 2025 è pari al 100% della percentuale pattuita.
Pertanto, le imprese devono corrispondere l’E.V.R. nel caso in cui i dati riguardanti il triennio 2022/2024 in rapporto al precedente triennio 2021/2023, relativi a:
– ore denunciate in Cassa Edíle al netto delle ore di Cassa lntegrazione Guadagni;
– volume d’affari lVA
risultano positivi.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risulti negativo, l’Azienda applicherà l’EVR in misura ridotta.
Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, invece l’E.V.R. non sarà erogato.

Concordato fallimentare con terzo assuntore: il trattamento ai fini dell’imposta di registro

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore (Agenzia delle entrate, risoluzione 19 febbraio 2025, n. 13/E).

L’Ordine istante ha richiesto chiarimenti in merito a tale tassazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nell’ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E, evidenziando che le considerazioni espresse sono estensibili anche al concordato nella liquidazione giudiziale previsto dal D.Lgs. n. 14/2019, mantenendo inalterati i tratti essenziali dell’istituto.

 

L’Agenzia delle entrate analizza la problematica interpretativa relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro in relazione alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore. Questa procedura si distingue per la duplice natura dell’intervento dell’assuntore, il quale si impegna a soddisfare i creditori concorsuali e, contestualmente, acquisisce le attività fallimentari. 

L’Agenzia, in particolare, evidenzia due effetti principali: l’effetto obbligatorio, che implica l’assunzione degli obblighi da parte del terzo assuntore, e l’effetto traslativo, che comporta il trasferimento del patrimonio fallimentare.

 

La circolare n. 27/E /2012 ha stabilito che l’imposta di registro deve essere applicata in base all’imposizione più onerosa tra quella relativa all’accollo dei debiti e quella sui beni trasferiti. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione differente, affermando che l’imposta di registro deve essere calcolata in proporzione al valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, escludendo l’accollo dei debiti dalla base imponibile. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge e non possono essere assimilati a un accordo negoziale. La Corte ha chiarito che gli obblighi di pagamento del terzo assuntore non possono essere considerati come il prezzo dei beni ceduti, poiché l’assunzione dei debiti è un effetto legale naturale del concordato, sottoposto al controllo degli organi fallimentari. Pertanto, secondo la Cassazione, l’imposta di registro deve essere applicata solo sui beni e diritti trasferiti, in conformità con l’articolo 21, comma 3, del T.U.R., che esclude gli accolli di debiti dall’imposizione. 

Alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E/2012.

 

In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all’ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del T.U.R., e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa.

Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ”concordato fallimentare”.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni

Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024. Le Parti Sociali hanno apportato modifiche e/o integrazioni alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni sia per l’Area Metalmeccanica e Installazione di impianti che per Orafi, Argentieri e Affini, con decorrenza 1° marzo 2025. 
Per la Sezione Metalmeccanica e Installazione di impianti la formulazione dell’art. 66 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Per la Sezione Orafi, Argentieri e Affini la formulazione dell’art. 88 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianita fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Al termine dell’incontro le Parti Sociali hanno inoltre condiviso un Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

ADI e SFL: le modalità attuative delle novità della Legge di bilancio 2025

Illustrate le ricadute delle nuove previsioni normative riguardanti l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 595).

L’INPS ha comunicato le modalità di attuazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025, in materia di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). In particolare, l’Istituto sta provvedendo all’aggiornamento della modulistica riguardante il modello di domanda ADI, i modelli ADI-Com (ridotto ed esteso) e il modello di domanda SFL che, non appena disponibili, verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale dell’INPS.

Inoltre, l’Istituto evidenzia che la Legge di bilancio 2025 prevede che le soglie relative al reddito familiare siano aumentate a 10.140 euro, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Peraltro, nel messaggio in commento, l’INPS fornisce anche alcuni esempi esplicativi del calcolo dell’importo dell’ADI in caso di nucleo monocomponente in cui il richiedente non sia in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1, residente in un’abitazione in locazione.

Infine, l’Istituto chiarisce che la proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che, alla scadenza dei 12 mesi, risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.

CCNL Abbigliamento Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti pari a 200,00 euro

Incrementi retributivi, Una Tantum e welfare contrattuale per gli impiegati del settore

In data 18 febbraio Uniontessile-Confapi e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne e spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli della piccola industria, relativo al triennio 2024-2027. Il CCNL, infatti, era scaduto il 31 marzo scorso e interessa 52mila addetti ai lavori impiegati in circa 6.000 piccole e medie imprese. 
Per quanto concerne la parte economica, l’accordo prevede un aumento sui minimi di importo pari a 200,00 euro al 4° livello, diviso in 3 tranches:
100,00 euro dal 1° gennaio 2025;
60,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° gennaio 2027
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2025, per il 1° livello è previsto un aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9,00 euro. Viene riconosciuta anche l’Una Tantum di importo pari a 100,00 euro; mentre, sul welfare contrattuale è previsto un aumento dello 0,10% del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa Fondapi. Aumentano anche le percentuali del lavoro straordinario diurno al 27% per i settori occhiali e giocattoli. 
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto normativo sono stati effettuati interventi, tra le altre cose, su: conservazione del posto di lavoro, malattia, permessi, maturazione rateo ferie. 
L’ipotesi verrà sottoposta e votata nelle assemblee per l’approvazione. 

CCNL Cinematografia: in corso le assemblee per l’approvazione dell’ipotesi di accordo

Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno espresso rammarico per il mancato raggiungimento di una firma unitaria con Slc-Cgil

A seguito della firma dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale degli esercizi cinematografici, avvenuta il 23 gennaio 2025, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno indetto le assemblee nei luoghi di lavoro per permettere ai lavoratori di visionare i contenuti dell’accordo e votare sull’eventuale approvazione.
Le due sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate durante la lunga trattativa. Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno espresso rammarico per il mancato raggiungimento di una firma unitaria, sottolineando come la Slc-Cgil abbia inizialmente condiviso il percorso negoziale per poi, inaspettatamente, cambiare idea e non sottoscrivere l’accordo.
Le organizzazioni sindacali hanno tuttavia ribadito la necessità di non rimandare oltre le legittime aspettative dei lavoratori del settore, sottolineando come un mancato rinnovo contrattuale porterebbe solo a un inutile protrarsi delle trattative, senza reali benefici per i lavoratori.
Pertanto hanno annunciato l’avvio delle assemblee nei luoghi di lavoro per la votazione dell’ipotesi sottoscritta, nonchè l’organizzazione di due assemblee territoriali, con collegamento a distanza, per raggiungere anche le piccole realtà lavorative del settore.

I nuovi criteri per calcolare l’ISEE nel 2025

Sono state apportate modifiche al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 14 gennaio 2025, n. 13)

Tra le principali modifiche, viene introdotta la definizione di “DSU precompilata“. Inoltre, sono apportate modifiche significative agli articoli riguardanti il calcolo dell’ISEE, con l’introduzione di nuove disposizioni che escludono dal reddito complessivo i trattamenti percepiti per disabilità e stabiliscono modalità specifiche per la detrazione dei canoni di locazione. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore equità nel calcolo dell’ISEE, specialmente per le famiglie in affitto.

 

All’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, il comma 4 viene sostituito dal seguente: “4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all’articolo 5, comma 2”.

 

Le modifiche agli articoli 5 e 6 evidenziano un cambiamento nella considerazione dei redditi e del patrimonio mobiliare, con l’introduzione di un nuovo comma che esclude specifici titoli di Stato e libretti di risparmio dal calcolo del patrimonio mobiliare fino a un limite di 50.000 euro. Questo aspetto è cruciale per evitare che famiglie con risparmi modesti siano penalizzate nell’accesso alle prestazioni sociali.

 

L’articolo 9 del nuovo D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, introduce la possibilità di calcolare un “ISEE corrente“, che consente di riflettere variazioni significative nella situazione economica delle famiglie in tempi più ravvicinati rispetto alla DSU ordinaria.

L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  • una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:

1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

  • una variazione superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4;

  • l’interruzione dei trattamenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera f).

Inoltre, il documento stabilisce che l’ISEE corrente avrà validità di 6 mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso l’ISEE corrente dovrà essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, potrà essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. L’ISEE corrente, calcolato con tali modalità, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni.

 

Le modifiche, poi, apportate dal nuovo D.P.C.M. all’articolo 10 del D.P.C.M. n. 159/2013 riguardano le modalità di presentazione della DSU, enfatizzando l’importanza della modalità precompilata, che dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE.

 

Vengono introdotte anche modifiche relative all’accesso delle donne a prestazioni sociali agevolate, con un innalzamento della soglia ISEE per beneficiare di tali misure. In particolare, all’articolo 13 al comma 3, le parole: “dalla data di cui all’articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” sono così sostituite: “dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro”.

 

Infine, per i nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità. Viene, inoltre, attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.

CIPL Edilizia Industria Bari: con l’accordo stabiliti gli importi dell’EVR 2025

Gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione sono erogati nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025

Il 27 gennaio 2025 è stato siglato da Ance Bari e Bat e dalle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo che determina l’Elemento variabile della retribuzione 2025. Sulla base di quanto disposto dal contratto integrativo del 10 gennaio 2024 il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri è il 2022-2023-2024 e che tale triennio è comparato con quello immediatamente precedente 2021-2022-2023. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 l’EVR è fissato nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella seguente. 

EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura 4%)

Livello Categoria Importo mensile Importo orario
7 Quadri e impiegati di 1a categoria Super 78,99  
6 Impiegati di 1a categoria 71,09  
5 Impiegati di 2a categoria 59,24  
4 Impiegato e operai di 4° livello 55,29 0,32
3 Impiegati di 3a categoria e operai specializzati 51,34 0,30
2 Impiegati di 4a categoria e operai qualificati 46,21 0,27
1 Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni 39,49 0,23
Custodi, portinai e fattorini   0,21
Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)   0,18

EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura ridotta 2,60%)

Livello Categoria Importo mensile Importo orario
7 Quadri e impiegati di 1a categoria Super 51,34  
6 Impiegati di 1a categoria 46,21  
5 Impiegati di 2a categoria 38,51  
4 Impiegato e operai di 4° livello 34,94 0,20
3 Impiegati di 3a categoria e operai specializzati 33,37 0,19
2 Impiegati di 4a categoria e operai qualificati 30,04 0,17
1 Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni 25,67 0,15
Custodi, portinai e fattorini   0,14
Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)   0,12

Ebac: contributo per le famiglie con genitore non autosufficiente

Previsto un contributo pari a 750,00 euro 

L’Ebac, l’Ente Bilaterale Artigiano della Campania, ha previsto un contributo per ciascun nucleo familiare in cui vi sia un genitore convivente riconosciuto “non autosufficiente”, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’importo previsto è pari a 750,00 euro per anno solare.
La documentazione richiesta è la seguente:
– documentazione attestante disabilità in corso di validità
– stato di Famiglia con rapporti di parentela ;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.

Lavoratori precoci: termini uniformati a quelli per l’APE sociale

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 598).

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha disposto (articolo 29, comma 1) l’uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (articolo 1, commi da 199 a 205, Legge n. 232/2016) a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale (articolo 1, commi da 179 a 186 della stessa legge).

Pertanto,  a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024), le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Inoltre, il successivo comma 2 dell’articolo 29 del Collegato Lavoro prevede che le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito delle attività di monitoraggio, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Tenuto conto della disposizione in esame, sono anche modificati i termini entro i quali l’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci.

Quindi, le comunicazioni in questione sono effettuate, uniformemente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale, entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo del medesimo anno, entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio del medesimo anno, entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza del 31 marzo e del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l’esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, in quanto residuino le necessarie risorse finanziarie.

Nel caso in cui l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 203 della Legge n. 232/2016 e di cui all’articolo 11 del D.P.C.M. n. 87/2017, e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.