CIRL Pulizia Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevede aumenti dell’1,2% e misure di welfare aziendale

Le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Trasporti  e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai Marche hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL Pulizia Artigianato della regione Marche. Il contratto decorre dal 1° dicembre 2024 e scade il 30 novembre 2028. In materia economica è previsto un aumento dell’elemento economico regionale nella misura dell’1,2% rispetto a quando riportato all’interno dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022. L’Eer sarà pari a 5,00 euro, al livello 4, parametro 100. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.

Livello Importo
1 6,16
2 5,65
3S 5,47
3 5,29
4 5,00
5 4,84
6 4,66

Per i lavoratori del settore sono previste importanti novità in materia di welfare. Per l’anno 2024, nella mensilità di dicembre, e a decorrere dal 2025 per la mensilità di luglio di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato da almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda strumenti di welfare pari a 100,00 euro che verranno corrisposti in un’unica soluzione. Inoltre, viene sottoscritta la disciplina in materia di tutela di genere e disposizioni per contrastare la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro. 

Decreto Milleproroghe: approvazione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, n. 107, ha approvato il decreto-legge che interviene con proroghe e modifiche normative per garantire la continuità dell’azione amministrativa e per introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito alcune delle novità fiscali di maggior interesse.

 

È prorogato al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Viene, altresì, introdotta la proroga della sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

 

È stabilita la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

 

Il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco ISTAT, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, viene prorogato al 31 dicembre 2025.

 

Tra le varie proroghe, trova spazio anche quella al 31 marzo 2025 del termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

 

Oltre a ciò, viene introdotta una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

 

Viene, poi, prorogato al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

 

Un’altra misura misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.

 

A seguire, è prorogato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. 

 

Viene differita, tra l’altro, al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

 

Nel settore dell’editoria, vengono prorogate alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della “clausola di salvaguardia”; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

 

Infine, viene stabilita la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

INPS aderisce a “SEND”, la piattaforma per le notifiche digitali

La novità si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’Istituto (INPS, messaggio 5 dicembre 2024, n. 4121).

L’INPS comunica l’adesione alla “Piattaforma per la notificazioni digitale della pubblica amministrazione”, prevista dal Decreto Semplificazioni (articolo 26, D.L. n. 76/2020). L’adesione alla Piattaforma Notifiche (o “SEND” – Servizio Notifiche Digitali) da parte dell’Istituto si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’INPS, volto all’integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione ed all’automazione dei processi amministrativi; più in particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto PNRR_53 Piattaforma Notifiche.

L’obiettivo del progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e comunicazione con la messa a disposizione degli atti sulla Piattaforma Digitale SEND, accessibile dai destinatari o direttamente (tramite SPID) o tramite l’app IO. Il valore aggiunto che la norma attribuisce a SEND consiste nella certezza degli effetti giuridici della notifica anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche consente all’amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO, né da SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta postale online o Mobile Inps ad avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o perfezionamento per decorrenza termini). Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre relative ai provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

Metasalute: prestazioni sanitarie aggiuntive al Piano Sanitario 2024-2026

Avviate due nuove iniziative straordinarie a partire dal 2 dicembre 2024

Il Fondo Metasalute informa i propri iscritti che a partire dal 2 dicembre 2024, verranno avviate due nuove iniziative straordinarie al fine di garantire delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai Piani Sanitari 2024-2026 che verranno gestite e rimborsate direttamente dal Fondo stesso.
I Progetti Speciali si riferiscono a:
Prestazioni specialistiche aggiuntive per i nuclei familiari numerosi: per garantire una più equa copertura delle spese sanitarie a chi ha 3 o più figli a carico, è prevista un’ulteriore possibilità di rimborso, al raggiungimento del massimale previsto dal Piano Sanitario 2024-2026, per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
Assistenza per famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e DSA: rimborso delle spese sanitarie per prestazioni specifiche sostenute dalle famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Queste prestazioni verranno erogate grazie al fondo per finalità istituzionali (destinato anche alla gestione delle prestazioni sanitarie a carattere straordinario) fino al 31 dicembre 2025 e fino all’esaurimento delle somme stanziate per le iniziative, come deliberato dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo.
Le richieste di prestazioni collegate ai Progetti speciali sono richiedibili esclusivamente dall’Area Riservata del Fondo Metasalute, accessibile dal sito internet.

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni: rinnovato il contratto fino al 2027

Previsto un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante 

Il 6 dicembre 2024 le Parti Sociali di settore hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti dei settori Logistica, trasporto merci e spedizioni, scaduto il 31 marzo scorso e conseguentemente sono state revocate le 2 giornate di sciopero programmate per il 9 e 10 dicembre prossimi. I Sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori. 
Con il rinnovo del contratto le Parti hanno aggiornato la disciplina sia dal punto di vista economico che normativo, introducendo novità su numerose materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.
Sul piano economico l’accordo prevede un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio, data dalla quale cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale. E’ stata altresì introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.
Dal punto di vista normativo è stato ampliato il campo di applicazione del contratto con la previsione, da un lato, di alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) e l’introduzione, dall’altro lato, di nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci. La classificazione del personale è stata aggiornata con l’inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati.
In materia di orario di lavoro per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine
interne, è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col
sindacato.

Concordato preventivo biennale e passaggio dal regime forfetario a quello ordinario: chiarimenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti relativi al concordato preventivo biennale, nel caso di uscita dal regime forfettario per superamento del limite dei 100.000 euro (Agenzia delle entrate, risposta 6 dicembre 2024, n. 248).

Il quesito prospettato dall’istante attiene all’applicazione della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale prevista dalla lettera bter) dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024, al caso del contribuente che ha inizialmente adottato per il periodo d’imposta 2024 il regime forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014.

 

Già con la circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che nel caso di superamento del limite di cui sopra il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, viene chiarito che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Pertanto, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l’istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.

 

Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • bter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.

Con riferimento a tale condizione ostativa, la circolare n. 18/E/2024 chiarisce che l’obiettivo è quello di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, e di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all’adesione alla proposta di concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso del medesimo periodo d’imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero 2024. Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (”[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]”), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera bter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.

Fondo Faschim: aggiornate le prestazioni sanitarie per il 2025

Ampliate le prestazioni sanitarie rimborsabili a partire dal 1° gennaio 2025

Il Fondo Faschim ha reso note le nuove misure e gli aggiornamenti delle prestazioni sanitarie in vigore dal 1° gennaio 2025. L’intento è quello di migliorare i servizi, al fine di offrire agli associati una qualità delle prestazioni sempre alta. Dal 1° gennaio 2025, infatti, è previsto l’incremento temporaneo delle prestazioni di visite specialistiche e odontoiatriche. Nella fattispecie, le visite specialistiche saranno rimborsate fino a 70,00 euro a visita; mentre per quelle di odontoiatria è previsto:
– 45% di rimborso per le prestazioni base;
– 45% di rimborso per impianti e protesi;
350,00 euro di massimale per le prestazioni base;
3.500,00 euro di massimale per gli impianti. 
Sempre dal 1° gennaio 2025 sono stati stabiliti incrementi permanenti su altre prestazioni quali: accertamenti diagnostici; interventi chirurgici e lenti correttive. Prevista anche l’erogazione continuativa delle prestazioni per gravi malattie. 

Tutela assicurativa degli studenti: l’erogazione delle prestazioni sanitarie

Forniti chiarimenti in materia di prestazioni integrative riabilitative in caso di frequenza della scuola durante il periodo di inabilità temporanea (INAIL, nota 5 dicembre 2024, n. 11322).

L’INAIL ha fornito chiarimenti sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare le prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

L’Istituto, peraltro, è intervenuto in materia per rispondere ad alcuni quesiti e lo ha fatto innanzitutto osservando che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche è stata codificata dall’articolo 4, comma 1, n. 5) del D.P.R. n.
1124/1965 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28).

In effetti, l’estensione dell’ambito operativo della tutela stabilita per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dall’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) e per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del D.L. n.113/2024, ha riguardato l’ambito operativo della tutela assicurativa con riferimento all’occasione di lavoro e non le prestazioni.

Agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo
dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs.n. 81/2015 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il
sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Inoltre, aggiunge l’INAIL, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

CCNL Vigilanza Privata: disciplinate le modalità di erogazione dell’Una Tantum

Le Parti Sociali hanno definito le modalità di erogazione dell’Una Tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024

Agci, Anivp, Assiv, Confcooperative Lavoro e Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil in data 2 dicembre 2024 hanno disciplinato le modalità di erogazione dell’Una tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024. I lavoratori aventi diritto all’erogazione delle tranche di Una Tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023, con le seguenti modalità:
– prima e seconda tranche di 135,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli d’inquadramento e per i lavoratori part-time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l’avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024;
– terza tranche pari a 130,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time) con la retribuzione del mese di settembre 2025, a condizione che sia ancora in forza al momento dell’erogazione della tranche. Ai lavoratori, interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall’impresa uscente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, pro quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e I’eventuale importo residuo verrà liquidato dall’impresa subentrante nei tempi ed alle condizioni sopra previste.
Le Parti Sociali hanno precisato che gli importi di Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto. 

CIPL Agricoltura Operai Brindisi: sottoscritto il contratto di rinnovo

Previsti aumenti del 4% a partire da ottobre 2024 e maggiori tutele per gli operai agricoli

Nei giorni scorsi le Parti sociali hanno siglato il il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, scaduto il 31 dicembre scorso, con validità fino al 31 dicembre 2027
Il contratto prevede l’incremento delle retribuzioni del 6,5% da corrispondere attraverso due tranche:
– 4% con decorrenza 1° novembre 2024;
– 2,5% dal 1° gennaio 2025. 
Tra i temi principali, è stato trattato quello della parità di genere, del contrasto al lavoro nero e delle evasioni ed elusioni contributive. Invero, con il rinnovo si è voluto stimolare l’adesione alla Rete nazionale del lavoro agricolo di qualità e sollecitare la sezione territoriale della rete per il lavoro agricolo di qualità di Brindisi al fine di promuovere iniziative efficaci di contrasto alla intermediazione illegale, al lavoro nero ed alla elusione ed evasione contributiva, attraverso piani di vigilanza attiva rivolta alle sacche di reticenza ala legalità e trasparenza; promuovere e realizzare piani di apprendimento linguistico e di formazione mirata; attivare corsi per Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza. 
Di seguito, gli ulteriori punti qualificanti del contratto: promuovere azioni positive sulle questioni del trasporto e delle politiche abitative valorizzando e qualificando il lavoro del tavolo permanente Prefettizio per il contrasto al caporalato; implementare le misure di sostegno integrativo ai lavoratori garantendo la tutela con misure che sappiano colmare le lacune della previdenza e della sanità pubblica e della previdenza integrativa nazionale; sperimentare, ove possibile, l’introduzione di pratiche di contrattazione aziendale finalizzate alla gratificazione dell’impegno lavorativo in situazioni di comprovata crescita economica.