CCNL Terme: nuovi minimi a partire da ottobre 2024

Con l’ipotesi di accordo, previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti sociali Federterme, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno previsto, con l’ipotesi di accordo siglato l’8 ottobre 2024, nuovi aumenti del minimo tabellare al IV livello, pari a 200,00 euro lordi da riparametrare per gli altri livelli, ripartiti come segue:
– 60,00 euro con la busta paga di ottobre 2024;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2026;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2026.
Di seguito, la tabella con i nuovi minimi retributivi.

Livelli 10/2024 01/06/2025 01/12/2025 01/06/2026 01/12/2026 A regime €/mese
1° SA 112,50 65,63 65,63 65,63 65,63 2.111,72
1° SB 105,47  61,52 61,52 61,52 61,52 1.979,64
95,63 55,78 55,78 55,78 55,78 1.794,86
78,28 45,66 45,66 45,66 45,66 1.469,32
65,63 38,28 38,28 38,28 38,28 1.231,76
4° Super 61,88 36,09 36,09 36,09 36,09 1.161,39
60,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.126,20
53,44 31,17 31,17 31,17 31,17 1.002,82
46,88 27,34 27,34 27,34 27,34  879,97

CCNL Cooperative Sociali: aumenti dal 1° ottobre

Prevista la seconda tranche di aumenti per un importo pari a 30,00 euro al livello C1

Il 26 gennaio scorso è stata sottoscritta dall’Associazione Generale Cooperative Italiane-Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cil, Uil-Fpl, Uiltucs- Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, che ha previsto l’incremento dei minimi conglobati della retribuzione secondo le seguenti scadenze:
– 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al Livello C1;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al Livello C1;
– 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al Livello C1.
Di seguito i nuovi minimi, pubblicati con il verbale di accordo del 5 marzo.

Livello Minimo
F 2 2.455,67
F 1 2.150,18
E 2 1.947,00
D 3 1.803,62
E 1 1.803,62
D 2 1.694,41
C 3 1.605,99
D 1 1.605,99
C 2 1.560,27
C 1 1.515,21
B 1 1.408,89
A 2 1.345,95
A 1 1.333,54

 

Dogane: istituito l’albo dei punti vendita ricariche

 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito in data 25 ottobre 2024 l’albo dei punti vendita ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicato 25 ottobre 2024).

Con determinazione del Direttore n. 656848/RU, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

 

Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

 

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

 

L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale delle Dogane.

Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), ovvero CNS o CIE.

L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA.

 

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

Codice della crisi d’impresa: le competenze dell’INPS

Illustrate le disposizioni normative che regolano la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (INPS, messaggio 25 ottobre 2024, n. 3553).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. Infatti, il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (CCII).

In particolare, l’articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in argomento, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo, in sostanza, ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle entrate.

Transazione su crediti tributari e contributivi

L’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. n. 136/2024 ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel nuovo articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

 

 Ebac: Campania contributo per assunzioni a tempo indeterminato

Previsto un contributo di 550,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevabile a 750,00 euro

L’Ente bilaterale artigianato Campania ha stabilito l’erogazione di un contributo da destinare alle imprese che assumono e stabilizzano i dipendenti con contratti a tempo indeterminato e apprendistato, o che trasformano i contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 
La misura prevede, infatti, un contributo pari a 500,00 euro per ogni dipendente neo assunto o in caso di trasformazione da contratto di apprendistato o tempo determinato in indeterminato. Il suddetto contributo diventerà di 750,00 euro nel caso in cui il dipendente è disabile, donna o uomo over 50. Le imprese dovranno salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all’assunzione, in caso contrario si dovrà rimborsare quanto ricevuto. 
Nell’anno le aziende non possono presentare più volte per lo stesso dipendente analoghe richieste di contributo già concesse, in più le stesse aziende non devono aver effettuato riduzione di personale nell’arco dei dodici mesi. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti: modello Unilav comprovante l’avvenuta assunzione corredata; modello Uniemens del periodo interessato con relativa ricevuta di presentazione; autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (modello Ebac) e fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

CIPL Agricoltura Operai Perugia: sottoscritto il rinnovo

Previsti aumenti del 5% dal mese di settembre

Lo scorso 30 settembre è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile agli operai del settore agricolo e florovivaista di Perugia, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Innanzitutto, è stato previsto un aumento complessivo del 6,2% delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023  in due tranche :
– dal 1° settembre 2024 (5%)
– 1° gennaio 2025 (1,2%).
Previsto, inoltre, un salario minimo di 9,00 euro per i lavori meno qualificati.
Definite maggiori tutele per i lavoratori:
– particolare attenzione alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al contrasto al lavoro irregolare, con la costituzione di uno specifico Osservatorio regionale;
– introduzione delle ferie solidali per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute.

Brevetti+ 2024, apertura sportello

Dal prossimo 29 ottobre, le micro, piccole e medie imprese potranno inviare le domande per accedere agli incentivi Brevetti+ 2024, l’intervento promosso dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti (MIMIT, comunicato 25 ottobre 2024).

Le agevolazioni, consistenti in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime de minimis, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

  • essere titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L’agevolazione potrà raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea:

  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept);
  2. Organizzazione e sviluppo;
  3. Trasferimento tecnologico.

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

– il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
– nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

– gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

 

La gestione della misura è affidata a INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: resoconto dell’incontro sulla trattativa

Punti di incontro tra OO.SS. e parte datoriale, approfondimenti rimandati all’incontro del 7 novembre 2024

Nei giorni scorsi è proseguito l’incontro tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l’associazione datoriale per il rinnovo del CCNL delle istituzioni socio assistenziali Uneba. La parte datoriale ha illustrato alle Sigle una serie di proposte di modifiche agli articoli oggetto di confronto, nella fattispecie: tempo determinato e causali; maternità e paternità; tempi di vestizione. Per quanto concerne l’individuazioni della causali, i sindacati si sono detti favorevoli ad individuare sul 1° livello di contrattazione le causali relative all’utilizzo di contratti a tempo determinato; bocciando la proposta della controparte di rimandare al 2° livello l’individuazione di ulteriori ipotesi. 
Per quanto riguarda, invece, la tutela della maternità e paternità le proposte delle OO.SS. sono state accolte, vale a dire riconoscere il 100% della retribuzione alle lavoratrici in maternità obbligatoria; salvo esprimersi in seguito circa i congedi parentali. 
Infine, su “Divise e indumenti di servizio” è stato inserito, sul 1° livello di servizio, il tempo di vestizione/svestizione. Ulteriori dettagli circa la sovrapposizione dei tempi verranno approfonditi in seguito. Il prossimo incontro è calendarizzato per il 7 novembre 2024

Gestione eventi lesivi: l’accesso per gli intermediari dei datori di lavoro e loro delegati

Dal 23 ottobre 2024 queste figure professionali possono accedere al servizio online e ai relativi dispositivi (INAIL, comunicato 23 ottobre 2024).

L’INAIL comunica che il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi a esso associati dal 23 ottobre 2024 sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e ai loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

Attraverso il servizio “Gestione eventi lesivi” è possibile adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce di infortunio/malattia professionale, visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e inviare le ulteriori informazioni utili al prosieguo dell’istruttoria e alla definizione della pratica di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale.

Gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede INAIL, ai seguenti servizi dispositivi:

– dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
– dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
– informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

CIPL Agricoltura Operai Foggia: siglato l’accordo per il periodo 2024-2027

Per gli operai agricoli e florovivaisti è previsto un aumento economico del 6,50% 

Il 26 settembre 2024 le Organizzazioni Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Foggia, insieme alle Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti Foggia e Cia, hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, valido per il periodo 2024-2027. L’accordo coinvolge l’intera provincia di Foggia ed i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. 
Dal punto di vista economico il nuovo contratto ha previsto un aumento delle retribuzioni del:
5% con decorrenza 1° ottobre 2024;
– ulteriore 1,50% con decorrenza 1° aprile 2025. 
Dal punto di vista normativo sono stati invece previsti meccanismi rafforzati di bilateralità e misure di welfare aziendale, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Per rispondere alle esigenze di chi opera in ambienti spesso esposti a condizioni climatiche difficili è prevista l’introduzione di forniture gratuite e giornaliere di acqua potabile adeguata per i lavoratori e le lavoratrici.